IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nell'adunanza generale del 24 maggio 1990 e nell'adunanza generale del 19 novembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 1, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e' sostituito dal seguente: "3) una delle seguenti lauree: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, economia aziendale, economia politica, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e mercati valutari, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e sociali, discipline economiche e sociali, scienze dell'amministrazione, lettere, filosofia, sociologia, storia, geografia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, filologia e storia dell'Europa orientale, lingue e civilta' orientali, lingue e letterature orientali".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.R. n. 18/1967 approva l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. - Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. - Il D.P.R. n. 686/1957 reca il regolamento di esecuzione del predetto testo unico. - Il D.P.R. n. 1252/1971 approva (come e' indicato nel titolo del decreto qui pubblicato) il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica. - Il D.P.R. n. 855/1981 reca modificazioni al regolamento innanzi citato. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 1252/1971, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1 (Requisiti per l'ammissione al concorso). - Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica sono richiesti i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 2) eta' non superiore ai trent'anni e non inferiore ai ventuno anni; 3) una delle seguenti lauree: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, economia aziendale, economia politica, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e mercati valutari, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e sociali, discipline economiche e sociali, scienze dell'amministrazione, lettere, filosofia, sociologia, storia, geografia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, filologia e storia dell'Europa orientale, lingue e civilta' orientali, lingue e letterature orientali; 4) buona condotta, che sara' accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (il requisito della buona condotta e' stato eliminato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 732, n.d.r.); 5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".