IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche; 
  Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1971,
n. 1252; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre  1981,
n. 855; 
  Uditi i  pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi  nell'adunanza
generale del 24 maggio 1990 e nell'adunanza generale del 19  novembre
1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'art. 1, comma primo, n. 3), del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e' sostituito dal seguente: 
   "3) una delle seguenti lauree: 
    giurisprudenza, 
    scienze politiche, 
    scienze internazionali e diplomatiche, 
    economia e commercio, 
    economia aziendale, 
    economia politica, 
    economia marittima e dei trasporti, 
    commercio internazionale e mercati valutari, 
    scienze economiche e bancarie, 
    scienze statistiche e demografiche, 
    scienze statistiche ed economiche, 
    scienze statistiche ed attuariali, 
    scienze bancarie e assicurative, 
    scienze economiche e sociali, 
    discipline economiche e sociali, 
    scienze dell'amministrazione, 
    lettere, 
    filosofia, 
    sociologia, 
    storia, 
    geografia, 
    lingue e letterature straniere, 
    lingue e letterature straniere moderne, 
    filologia e storia dell'Europa orientale, 
    lingue e civilta' orientali, 
    lingue e letterature orientali". 
 
                    AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             -   Il   D.P.R.   n.   18/1967   approva   l'ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri. 
             - Il D.P.R. n.  3/1957  approva  il  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato. 
             -  Il  D.P.R.  n.  686/1957  reca  il   regolamento   di
          esecuzione del predetto testo unico. 
             - Il D.P.R. n. 1252/1971 approva (come e'  indicato  nel
          titolo del decreto qui pubblicato) il  regolamento  per  il
          concorso di ammissione alla carriera diplomatica. 
             -  Il  D.P.R.  n.   855/1981   reca   modificazioni   al
          regolamento innanzi citato. 
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 1 del  D.P.R.  n.  1252/1971,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 1 (Requisiti per l'ammissione al concorso). -  Per
          l'ammissione al concorso per la carriera  diplomatica  sono
          richiesti i seguenti requisiti: 
              1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
              2) eta' non superiore ai trent'anni e non inferiore  ai
          ventuno anni; 
              3) una delle seguenti lauree: 
               giurisprudenza, 
               scienze politiche, 
               scienze internazionali e diplomatiche, 
               economia e commercio, 
               economia aziendale, 
               economia politica, 
               economia marittima e dei trasporti, 
               commercio internazionale e mercati valutari, 
               scienze economiche e bancarie, 
               scienze statistiche e demografiche, 
               scienze statistiche ed economiche, 
               scienze statistiche ed attuariali, 
               scienze bancarie e assicurative, 
               scienze economiche e sociali, 
               discipline economiche e sociali, 
               scienze dell'amministrazione, 
               lettere, 
               filosofia, 
               sociologia, 
               storia, 
               geografia, 
               lingue e letterature straniere, 
               lingue e letterature straniere moderne, 
               filologia e storia dell'Europa orientale, 
               lingue e civilta' orientali, 
               lingue e letterature orientali; 
             4) buona condotta,  che  sara'  accertata  d'ufficio  ai
          sensi  dell'art.  2  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (il requisito della  buona
          condotta e' stato eliminato dall'articolo unico della legge
          29 ottobre 1984, n. 732, n.d.r.); 
              5)  costituzione  fisica  che  permetta  di  affrontare
          qualsiasi clima ed  assenza  di  imperfezioni  fisiche  che
          siano di impedimento o di pregiudizio  all'esercizio  delle
          funzioni proprie della carriera. 
             Si applicano le disposizioni del quinto e settimo  comma
          dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
          gennaio 1957, n. 3.".